ASSOCIAZIONE INSIEME PER CANNETO

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Insieme per Canneto con sede in Canneto Sabino via Roma s.n.c.

L'Associazione è momento di partecipazione popolare secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 dello Statuto del Comune di Fara Sabina al quale si ispira.

Art. 2

Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) promuovere la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

b) favorire la socializzazione e l'integrazione dei cittadini, sollecitandone gli interessi, la creatività e le energie;

c) promuovere la realizzazione di attività educative ricreative e di divulgazione;

d) sostenere, incoraggiare e promuovere le iniziative che favoriscono l'aggregazione dei giovani, risorsa preziosa della comunità.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3

Durata

La Durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) soci ordinari;

b) soci onorari;

c) soci sostenitori.

 

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, si riconoscono nelle finalità dell'Associazione:

a) sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.

b) sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

c) le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 5

Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato.

La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi per la valutazione dell'ammissibilità da parta del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota.

L'esclusione è deliberata da Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6

Diritti dei soci

1) a partecipare a tutte le attività sociali;

2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;

3) all'elettorato attivo e passivo ale cariche socali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) dale quote associative versate annualmente dagli associati;

b) dalle donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internationali;

c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associzione;

d) i versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E'di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

d) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) l'approvazione dei regolamenti interni;

f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E'di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno 2 volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo delle sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le deliberazioni assembleari verranno pubblicate nell'albo dell'Associazione per 10 giorni consecutivi dalla data dell'Assemblea.

Art. 10

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro dei soci;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nessuna convocazione ordinaria o straordinaria, è valida se le deleghe superano il 20% dei soci presenti.

Art. 11

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi dal Consigliere piu anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire, la validità delle deleghe e la loro opportunità.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblea che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere una delegha; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, non possono detenere deleghe.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 6 o 8 membri eletti dell'Assemblea.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere eletti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l'ammiistrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad una o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 anni e sono eleggibili per 2 volte consecutive.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 7 giorni prima da quello fissato per l'adunanza, nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

a) la gestione dell'Associazione;

b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

c) deliberare sull'ammissione dei soci;

d) convocare l'Assemblea;

e) determinare il valore delle quoto per portarlo in approvazione all'Assemblea;

f) predisporre lo schema di bilancio preventivo e il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;

g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione de accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;

h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in guidizio e ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico - finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri, i membri dei Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in circa 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 17

Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'esercizio Sociale si chiude al 31 decembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;

- il conto consuntivo almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E'vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei verbali del Collegio dei R  evisori;

e) il libro giornale della contabilità sociale;

f) il libro degli inventari.

Art. 19

Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presenta Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.